associazione

Statuto
Certificato

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE “SOSTENIAMO”

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

  1. È costituita l’associazione denominata “SOSTENIAMO”.
  2. La sua durata è illimitata.

ART. 2 – FINALITÀ

1. L’Associazione persegue finalità di promozione sociale e culturale attraverso:
L’individuazione di progetti socio-culturali del territorio da sostenere con eventi, raccolte fondi e volontariato. Il sostegno delle persone che necessitano di supporto per la ricezione di generi alimentari e non a domicilio, tramite una organizzazione di delivery gratuito. Lo sviluppo e il
sostegno di progetti e corsi destinati alla terza età, alle categorie svantaggiate e/o disabili.
2. L’attività associativa si ispira a principi di valorizzazione della pluralità e delle differenze, uguaglianza di diritti tra tutti i soci, adozione di strumenti democratici e partecipativi di governo, trasparenza e verificabilità delle decisioni.
3. L’Associazione non persegue finalità di lucro, non potranno essere distribuiti ai soci – anche in modo indiretto o differito – proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia. L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste.

ART. 3 – ATTIVITÀ

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l’Associazione può organizzare attività di formazione culturale e professionale, aggiornamento e ricerca attraverso la promozione e l’organizzazione di corsi, convegni, seminari, concerti, spettacoli e quant’altro inerente agli scopi di cui sopra.
2. L’Associazione può comunque svolgere qualunque altra attività di carattere sociale, culturale ed economica sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di aggregazione e promozione sociale.
3. Promuove la collaborazione con realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio e favorisce rapporti di collaborazione con altri enti ed associazioni affini.
4. Partecipa alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale e musicale nazionale e transnazionale, anche attraverso specifiche azioni di formazione culturale e professionale dei giovani.

ART. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

l. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che, aderendo alle finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento, accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti e versino la quota associativa prescritta. La qualifica di socio è conseguita all’atto del tesseramento associativo.
2.Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI SOCI e QUOTE SOCIALI

I soci si dividono in:
a. soci studenti: persone fisiche maggiorenni che, all’atto dell’iscrizione, non abbiano superato i 25 anni di età e non svolgano attività lavorativa continuativa. La quota associativa per tale tipologia di soci è ridotta; la quota associativa annuale è di 8€. (scadenza annuale è il 10 Gennaio di ogni esercizio).
b. soci giovani: persone fisiche minorenni. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale, il quale rappresenterà nei confronti dell’Associazione l’associato minore di età e ne assumerà tutte le
relative obbligazioni. Il socio giovane non esercita diritto di voto;la quota associativa annuale è di 8€. (scadenza annuale è il 10 Gennaio di ogni esercizio).
c. soci ordinari: persone fisiche o giuridiche ed enti di natura privata o pubblica; la quota associativa annuale è di 15€. (scadenza annuale è il 10 Gennaio di ogni esercizio).
d. soci lavoratori: persone fisiche o giuridiche ed enti di natura privata o pubblica; la quota associativa annuale è di 15€. (scadenza annuale è il 10 Gennaio di ogni esercizio).
e. soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche ed enti di natura privata o pubblica; la quota associativa mensile è di 30€, tramite rid bancario (contratto annuale con scadenza il 10 Gennaio di ogni esercizio).
f. enti: persone giuridiche di natura privata o pubblica; la quota associativa annuale è gratuita (scadenza annuale è il 10 Gennaio di ogni esercizio).
g. soci onorari: persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo che, nello svolgimento della propria attività, si siano particolarmente distinte per meriti connessi agli scopi istituzionali dell’associazione. Tale nomina deve essere accettata in forma scritta dall’interessato. La candidatura a tale qualifica può essere avanzata da uno o più membri del Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale è gratuita (scadenza annuale è il 10 Gennaio di ogni esercizio).

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione assembleare e hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Per i soci diversi dalle persone fisiche, il voto sarà esercitato dal legale rappresentante del socio o da suo delegato.
2. L’associazione, che si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, può – in caso di particolare necessità – assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
3. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 7 – DECADENZA DEI SOCI

l. I Soci cessano di appartenere all’Associazione in caso di:
decesso del socio persona fisica, estinzione del socio persona giuridica o di scioglimento dell’associazione;
– dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
– mancato rinnovo della quota associativa annua entro 60 giorni dall’inizio di ciascun esercizio sociale;
– esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno, pronunciata contro il Socio che abbia tenuto un documentato comportamento incompatibile con i dettami statutari, o comunque suscettibile di arrecare danno all’associazione. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha diritto di presentare le proprie difese scritte entro e non oltre cinque giorni dalla data in cui viene a conoscenza delle contestazioni e ha altresì il diritto di sottoporre la controversia al Collegio dei Probiviri, che esprimerà il proprio insindacabile giudizio finale.
2. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione di quote e/o contributi versati a qualsiasi titolo.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

l. Sono organi centrali dell’associazione:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo
c) Collegio dei Revisori dei Conti;
d) Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali, sono assunte a titolo gratuito e hanno un mandato della durata di 3 (tre) anni.
La decadenza dalle cariche avviene su delibera del Consiglio Direttivo dopo 3 (tre) assenze consecutive, senza giustificato motivo, da uno stesso organo di appartenenza.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’associazione. È convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio dal Presidente, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, con avviso diramato a mezzo degli strumenti informativi dell’associazione – cartacei e/o elettronici – almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
2. Deve inoltre essere convocata anche quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando lo richieda almeno il 20 (venti) per cento dei soci.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, data, ora ed il luogo ove si terrà la riunione. Negli anni in cui è previsto il rinnovo degli organi associativi, detta convocazione potrà comprendere generalità, qualifica e sintetico curriculum dei candidati.
4. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L’assemblea straordinaria, convocata per le modifiche statutarie, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
6. L’assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
7. È competenza dell’assemblea ordinaria:
a) Eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
b) Fornire indicazioni e linee guida per lo svolgimento di iniziative associative, possibilmente indicandone modalità e supporti organizzativi;
c) Approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
8. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono assunte a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle relative all’elezione degli organi associativi, quelle su questioni riguardanti le persone o nei casi in cui l’assemblea lo
ritenga opportuno. Nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Può essere delegato a rappresentare un massimo di 3 (tre) soci.
10. Il diritto di voto per l’elezione degli organi sociali può essere esercitato anche a mezzo postale o telematico, con le modalità stabilite dal Regolamento interno, a tutela della segretezza del voto stesso.
11. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni
iscritti, purché in regola con il versamento della quota associativa annua.
12. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede
dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute secondo modalità stabilite nel Regolamento.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dirige è composto da 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Entro 30 giorni il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa al momento dell’elezione.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i propri componenti sono rieleggibili.
4. E’ responsabile della congruenza dell’operato dell’Associazione rispetto agli scopi statutari. Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità, secondo gli orientamenti e le delibere dell’Assemblea dei soci, assumendo tutte le iniziative del caso. Promuove iniziative di carattere regionale e provinciale, cura la politica editoriale, delibera l’adesione ad organizzazioni esterne e delega rappresentanti in organismi e istituzioni locali.
5. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:
a) approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo da sottoporre successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
b) delibera l’esclusione dei Soci;
c) determina le quote associative annuali;
d) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l’anno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica. Si costituisce validamente ed assume decisioni con la presenza, anche telematica (parziale o totale), della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
7. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti. Il Consiglio decade quando, per qualunque causa, venga
meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l’Assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.
8. In vista di una più ampia distribuzione dei compiti e delle responsabilità, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, a propria discrezione e con voto a maggioranza assoluta dei membri, un massimo di due Consiglieri aggiunti scelti tra i soci. Essi possono prendere parte ai lavori del
Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 11 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

1. II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e nella persona di uno dei consiglieri stessi con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il legale rappresentante dell’Associazione, è garante del funzionamento del Direttivo. Convoca e presiede l’Assemblea, di cui stabilisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno; convoca e presiede il Consiglio Direttivo stabilendo con il Segretario Nazionale l’ordine del giorno; assume pro tempore le funzioni degli altri responsabili.
3. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza del Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare il Consiglio Direttivo affinché sia eletto un nuovo Presidente secondo le modalità prescritte dall’art. 10 comma 1 del presente Statuto.
4. Il Segretario assicura il funzionamento delle strutture operative dell’Associazione e guida il lavoro della segreteria operativa. Redige e cura i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Il Tesoriere cura la politica finanziaria dell’Associazione e ne gestisce l’amministrazione, appronta il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; sovrintende alla tenuta della contabilità secondo la normativa vigente.
6. Le cariche suddette non sono cumulabili.

ART. 12 – LOGO E DENOMINAZIONE SOCIALE

Il logo e la denominazione “SOSTENIAMO – Associazione Socio Culturale” sono patrimonio associativo: ne è demandato l’uso in via esclusiva ai soli organi associativi legittimamente costituiti. La rescissione volontaria o per esclusione determina l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma. Il logo è legalmente depositato in ottemperanza alle leggi vigenti. Ogni sua modifica deve essere approvata ed autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo.
Le modalità circa l’uso e la gestione del logo, anche da parte di terzi, è stabilita dal Regolamento interno.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13 – SCIOGLIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti all’assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà comunque essere devoluto ad associazioni aventi finalità di pubblica utilità analoghe a quella in oggetto. Ugualmente avverrà nei casi di cessazione o estinzione.

ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con riferimento alla fattispecie prevista dall’ artt. 10 punto 3, riguardante la durata di tre esercizi delle cariche associative, tali termini temporali hanno applicazione a decorrere dai mandati successivi all’approvazione del precedente Statuto.

ART. 15- NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto di applicano le norme e le leggi vigenti che regolano le Associazioni di promozione sociale nonché le norme del Codice Civile in materia.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 16 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. E ‘ costituito:
A) dai beni mobili e immobili di proprietà;
B) da eventuali fondi derivanti da eccedenza del bilancio.
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. L’esercizio finanziario chiude il 30 giugno di ogni anno.
Per le attività rivolte ai Soci, l’Associazione può richiedere il versamento di quote aggiuntive. L’eventuale avanzo di gestione è reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.

ART. 17 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni dal termine dell’esercizio. Viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea dei soci, garantendone la consultazione ad ogni associato, anche attraverso strumenti telematici. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. L’assemblea dei soci destinata all’approvazione del rendiconto finanziario consuntivo deve aver luogo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre 6 (sei) mesi. Dopo l’approvazione il rendiconto resta agli atti dell’associazione.

STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO

ART. 18 DISPOSIZIONI ATTUATIVE, REGOLAMENTO INTERNO

Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le procedure degli Organi dell’Associazione sono stabiliti dal Regolamento interno.
Il Regolamento interno è formulato dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci.
Può essere modificato soltanto dalla stessa Assemblea, con voto espresso, come stabilito all’art. 9 punto 5 del presente Statuto .

ART. 19 – MODIFICHE STATUTARIE

Le norme del presente Statuto non possono essere modificate se non su proposta scritta e sottoscritta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci.
In sede di modifiche statutarie, l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’ Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei partecipanti.

ART. 20 – L’ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio, che parte dalla data di costituzione, si concluderà in data 31.12.2020.

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